Accorpamento coatto, non si può fare ma si proroga ancora

Anche quest’anno, immancabile, arriva la proroga di fine anno per l’obbligo di accorpamento delle funzioni dei Comuni. Una norma inapplicabile, già dichiarata incostituzionale in tanti suoi aspetti, ma che ANCI, assecondata in questo dai governi di diversi colori, continua a tenere in vita… La classica manina che si presenta a ogni “milleproroghe” l’ha inserita al…

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Anche quest’anno, immancabile, arriva la proroga di fine anno per l’obbligo di accorpamento delle funzioni dei Comuni. Una norma inapplicabile, già dichiarata incostituzionale in tanti suoi aspetti, ma che ANCI, assecondata in questo dai governi di diversi colori, continua a tenere in vita…

La classica manina che si presenta a ogni “milleproroghe” l’ha inserita al comma 2 dell’art.2 del Decreto di fine anno (D.L. n. 215/2023) dove si legge «All’articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”».

Ci si ostina a considerare i municipi non la frontiera “di prossimità” dello Stato nei confronti dei cittadini, ma un mero apparato burocratico da razionalizzare; secondo quale logica non è dato capire.

Come più volte evidenziato, richiedere ai Comuni di piccole dimensioni di “accorpare le funzioni fondamentali” significa, per l’appunto, privare gli stessi delle funzioni fondamentali senza le quali verrebbe meno lo stesso principio di rappresentanza democratica che vede un Sindaco e i consiglieri comunali essere eletti per rispondere agli interessi civici della propria comunità.

Accorpare le funzioni fondamentali significa privare i Comuni della loro ragion d’essere nell’illusione che le attività locali siano una mera propaggine del Ministero dell’Interno, salvo poi scoprire, ad ogni emergenza metereologica, idrogeologica o sanitaria, che senza la rete di prossimità rappresentata dagli Enti locali e dai suoi amministratori lo Stato non saprebbe come intervenire in maniera tempestiva ed efficace.

C’è un difetto di approccio culturale, lo stesso che con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. ‘legge Delrio’) ha esautorato il livello di governance sovracomunale più efficiente, quello provinciale, attraverso un processo di “deresponsabilizzazione democratica” frutto dell’elezione delegata degli stessi organi “rappresentativi”. Dopo dieci anni è del tutto evidente che questo vulnus ha peggiorato non soltanto il processo democratico della formazione della classe dirigente ma la stessa capacità di governance di questi Enti.

Eppure con i Comuni si tenta di fare lo stesso. Nonostante la sentenza n.33/2019 della Corte Costituzionale con la quale si era dichiarata accertata l’incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 14, DL n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, anziché fermarsi rispetto a una norma invasiva dell’autonomia dei Comuni, si è andati avanti barcamenandosi tra disposizioni e cavilli salvo constatare l’inapplicabilità pratica di un accorpamento coatto delle funzioni che vìola gli stessi fondamenti costituzionali.

Diverso è ragionare di gestione associata dei servizi preservando le funzioni fondamentali in capo ai Comuni; sono le prime e non le seconde che incidono sull’efficienza della governance locale lasciando che siano i rappresentanti democraticamente a trovare la quadra nell’interesse delle comunità amministrate. Tranquilli, c’è un altro anno di tempo, ora, per capirlo. Per prendere atto che le funzioni “fondamentali” dei Comuni tali devono restare.

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